Statuto - Coop.BorgoPo&Decoratori

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Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.l.A.A.
Statuto aggiornato al 04-01-2005
STATUTO
Cooperativa di Consumo e Mutua Assistenza Borgo Po  e Decoratori
Codice fiscale: 02096310012

TITOLO 1 DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Art. 1 Denominazione
È costituita, con sede nel Comune di Torino, in via Lanfranchi n° 28, la Società cooperativa denominata
"Cooperativa di Consumo e Mutua Assistenza Borgo Po e Decoratori Società Cooperativa"
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agende e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.
Art. 2 - Durata e adesioni
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2090 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.
La cooperativa aderisce, accettandone gli statuti, alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organi provinciali e regionali di rappresentanza.
TITOLO II SCOPO - OGGETTO
Art. 3 - Scopo mutualistico
La cooperativa assolve la funzione sociale di difesa del potere di acquisto dei soci perseguendo lo scopo mutualistico di fornire a questi ultimi beni e servizi, in coerenza con il proprio oggetto sociale, alle condizioni più favorevoli offerte dal mercato.
La cooperativa si propone pertanto di:
  • giovare all'economia domestica dei soci
  • di migliorare le condizioni morali e materiali dei soci e delle loro famiglie
  • di fornire ai soci un luogo d’incontro e ricreazione
  • di collaborare allo sviluppo ed alla propaganda del movimento cooperativo
La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.
Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.
La Cooperativa inoltre avrà cura che l'immobile costruito con lo sforzo ed il sacrificio di generazioni di soci cooperatori sia mantenuto in perfetta efficienza al fine di corrispondere ai soci locali accoglienti dove poter svolgere attività culturali e ricreative e coltivare i rapporti di solidarietà e di reciproco sostegno.
Art. 4 - Oggetto sociale
La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:
a) l'acquisto e la successiva distribuzione e vendita ai soci di generi di consumo, prodotti ed articoli di qualsiasi natura e tipo
b) la promozione, la cura, l’organizzazione e la gestione di attività culturali, ricreative, sportive e mutualistiche rivolte ai soci ed alle loro famiglie.
Per provvedere alle attività indicate nei precedenti commi la cooperativa potrà fra l'altro:
  1. gestire spacci per la distribuzione ai soci di generi alimentari, prodotti ed articoli di altra natura
    oppure
    gestire trattorie, mense, bar e mescite sociali
  2. gestire magazzini, laboratori ed impianti per la diretta conservazione, produzione, manipolazione e trasformazione di generi di consumo, merci, prodotti ed articoli necessari all'approvvigionamento ed assortimento delle gestioni sociali
  3. gestire l'attività di canto corale favorendo la partecipazione dei soci, delle famiglie degli abitanti di Borgo Po nella tradizione costitutiva della società originaria
  4. conservare, gestire, rappresentare e valorizzare il patrimonio storico di conoscenze e di saperi dell'attività di decorazione, di canto corale e di vita associativa nel Borgo Po ispirante la cultura dei soci fondatori fino alle molteplici diramazioni attuali e applicazioni future.
  5. gestire l’attività di comunicazione, di editoria e di marketing relativa o connessa alla realizzazione degli scopi sociali
Qualora non sia possibile erogare direttamente parte dei servizi elencati, la cooperativa potrà affidarne la gestione a terzi non soci, presso i locali costituenti la sede sociale. Al verificarsi di tale circostanza il Consiglio d’Amministrazione vigilerà affinché i soggetti gestori abbiano la massima cura dei locali ed i prezzi di vendita praticati ai soci siano coerenti con gli scopi sociali perseguiti dalla cooperativa.
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
La Cooperativa potrà ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.
La cooperativa potrà aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.
TITOLO III SOCI
Art. 5 - Soci cooperatori
Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci tutte le persone fisiche:
- aventi la capacità di agire.
L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l’ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche
in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.
Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.
Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.
Art. 6 - Domanda di ammissione
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:
a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
b) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
c) l’ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
e) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 28 del presente statuto.
Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.
L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.
La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l’obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l’assemblea per la modificazione dello statuto.
In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
Nel caso di deliberazione difforme da quella dell’organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.
L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
Art. 7 - Obblighi del socio
I soci sono obbligati:
a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dalla delibera di ammissione
b) al versamento di contributi eventualmente deliberati dal consiglio di amministrazione a fronte della presentazione del programma annuale delle attività
c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
Il socio è inoltre tenuto a comunicare in forma scritta entro 30 giorni l'avvenuta variazione dei propri recapiti.
Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.
Art. 8 - Diritti dei soci
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.
Art. 9 - Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde:
  1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
  2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.
Art. 10 - Recesso del socio
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.
Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.
Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure di cui al successivo articolo 28.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 11 - Esclusione
L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio
a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
f) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale
g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
h) che non abbia versato dei contributi previsti nell'art 7 lettera b)
i) che sia reso irreperibile, omettendo di segnalare l'avvenuta variazione dei propri recapiti nei tempi e nei modi previsti dall'art. 7.
Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.
L’esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.
Art. 12 - Liquidazione
I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 15 e 19, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.
Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 15, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.
Art. 13 - Morte del socio
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.
Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.
In difetto di tale designazione si applica l'art 2347, commi 2 e 3 del codice civile.
Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 12.
Art. 14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati
I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.
Art. 15 - Ristorni
L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, il quale, in via generale, dovrà considerare il valore dei beni acquistati e dei servizi fruiti dal socio consumatore.
L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:
a. in forma liquida;
b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.
TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI
Art. 16 - Strumenti finanziari
Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ,
In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti
  • l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
  • le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
  • i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
  • l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.
All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.
TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
Art. 17 - Elementi costitutivi
Il patrimonio della cooperativa è costituito:
a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
d. dalla riserva straordinaria;
e. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.
Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.
Art 18 - Caratteristiche delle quote
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.
Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.
Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che
lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.
In caso di diniego dell'autorizzazione, l’organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure di cui all'articolo 28.
Art. 19 - Bilancio di esercizio
L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.
Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 15 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli
a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del  riconoscimento dei requisiti mutualistici;
e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui ai precedente articolo 16;
f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell’art. 17.
Gli importi destinati all'erogazione del ristorno, all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile e al Fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del capitale sociale e alla costituzione ed incremento delle riserve divisibili.
TITOLO VI RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI
Art. 20 - Assemblea dei soci
1 soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
  1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
  2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
  3. ove previsto dalla legge, la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
  4. le modificazioni dell'atto costitutivo;
  5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
  6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
  7. l'approvazione dei regolamenti interni
  8. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.
Art. 21 - Modalità di convocazione
La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento, deve esserei inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
Art. 22 - Costituzione e quorum deliberativi
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo 20, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.
In mancanza dell’adempimento delle formalità esplicate al precedente articolo, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi,
se nominati,
Art, 23 - Votazioni
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.
Art. 24 - Voto
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.
I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta da un altro socio avente diritto al voto.
Ad ogni socio non possono essere conferite più di 5 deleghe.
Art. 25 - Presidenza dell'Assemblea
L'Assemblea è presieduta dalla persona designata col voto della maggioranza dei presenti.
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.
Art. 26 - Amministrazione
La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a 7 membri, su decisione dei soci in sede di nomina.
L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.
Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.
Gli amministratori possono essere rieletti.
La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.
Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.
Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.
La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.
Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.
Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.
Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.
Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l’acquisto di azienda o di ramo d’azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.
Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.
Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni
che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell’articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.
Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.
Art. 27 - Organo di controllo
Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c. la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.
Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
L’assemblea nomina il presidente del collegio stesso.
I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Essi sono rieleggibili.
Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l’interessato.
In caso di morte, di decadenza o rinunzia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.
I sindaci restano in carica sino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati
affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza
previste dall'art, 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l’accesso a informazioni riservate.
Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.
I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.
Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
TITOLO VII CONTROVERSIE
Art. 28 - Clausola di conciliazione ed arbitrale
Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Torino, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003.
Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Torino che provvederà alla nomina dell’arbitro/degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà
svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.
Qualora la Camera di commercio non abbia provveduto ad istituire il servizio arbitrale, lo statuto della cooperativa può prevedere, una clausola arbitrale del seguente tenore: Qualsiasi controversia dovesse insorgere trai soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di commercio di Torino, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la cooperativa.
La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.
L’arbitro dovrà decidere entro 60 giorni di nomina. L'arbitro deciderà in via rituale/irrituale secondo diritto.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.
L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti (ovvero: ’'le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro).
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale,
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D,lgs. 17 gennaio 2003, n.5
TITOLO VIII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 29 - Scioglimento anticipato
L’assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
Art. 30 - Devoluzione patrimonio finale
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
  • a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 19, lett. c);
  • al Fondo mutualistico perla promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art 11 della legge 31.01.92, n. 59.
Art. 31 - Regolamenti
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente
all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.
VISTO PER INSERZIONE.
TORINO, 18 DICEMBRE 2004.
IN ORIGINALE FIRMATO
CARLO GALIZIA
GIORGIO MARIATTI NOTAIO
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Delibere regolamentari del Consiglio di Amministrazione del 9 gennaio 2023, emendate [testo sottolineato] ed approvate all'unanimità dall'Assemblea dei Soci del 27/5/2023.
  1. Per i nuovi soci che si iscrivono dopo il 30 settembre, la quota di solidarietà versata si intenda valida anche per tutto il primo anno successivo.
  2. Considerata la legislazione societaria vigente, la domanda di iscrizione di un/a nuovo/a socio/a sia considerata accolta al versamento delle prescritte quote sociale e di solidarietà, fatto salvo che, nella prima riunione utile, il CdA non rilevi che si tratta di una situazione di conflitto di interesse con la Società o di mancata adesione ai valori dello Statuto, nel qual caso le quote saranno restituite e non si provvederà all'iscrizione nel registro dei soci.

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